Mobilità dei lavoratori

La libera circolazione dei lavoratori è uno dei diritti fondamentali sanciti dal trattato sull’Unione europea. Un lavoratore è «distaccato» quando è occupato in uno Stato membro ma è inviato per un periodo limitato dal datore di lavoro a lavorare in un altro Stato membro. Al fine di garantire che i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati siano tutelati in tutta l’Unione europea, il diritto dell’UE ha stabilito una serie di norme obbligatorie sulle condizioni di impiego, che si applicano anche a un lavoratore distaccato per lavorare in un altro Stato membro.

Distacco in territorio rumeno

La direttiva sul distacco dei lavoratori (direttiva 96/71/CE) è stata recepita nell’ordinamento rumeno dalla legge n. 344/2006 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi. La legge si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE/SEE che distaccano in Romania i dipendenti con i quali hanno instaurato un rapporto di lavoro. Per il distacco è necessario mantenere il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore distaccato durante il periodo di distacco.

Diritti dei cittadini distaccati in Romania

I dipendenti distaccati in Romania beneficiano delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione rumena e/o dai contratti collettivi negoziati a livello nazionale o di settore, quali il numero massimo di ore di lavoro e un periodo minimo di riposo, un numero minimo di ferie annuali retribuite, il salario minimo, comprese le tariffe per gli straordinari, e le condizioni per l’assunzione di lavoratori, anche da parte di imprese di lavoro interinale.

Orario di lavoro

Per i dipendenti a tempo pieno, il numero normale di ore lavorative è di 8 ore al giorno (per 5 giorni) e 40 ore settimanali. Il numero massimo di ore lavorative legali non può superare le 48 ore settimanali, compresi gli straordinari. Se l’orario di lavoro giornaliero è di 12 ore, deve essere seguito da un periodo di riposo di 24 ore.

Lavoro straordinario

Il lavoro svolto al di fuori del normale orario di lavoro settimanale (8 ore al giorno e 40 ore alla settimana) è considerato straordinario. Gli straordinari non possono essere effettuati senza il consenso del dipendente. Su richiesta del datore di lavoro, i dipendenti possono fare ore straordinarie nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro previsto dalla legge. Gli straordinari saranno compensati con il tempo retribuito in sostituzione durante i 60 giorni di calendario successivi allo straordinario lavorato e al dipendente verrà corrisposto il salario corrispondente per tutte le ore lavorate oltre il normale orario di lavoro.

Congedo di riposo

Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito a tutti i dipendenti. Il periodo minimo di riposo annuale è di 20 giorni lavorativi ed è stabilito nel contratto di lavoro.

Salute e sicurezza sul lavoro

Il datore di lavoro deve adottare disposizioni per la salute e la sicurezza dei dipendenti in tutti gli aspetti legati al lavoro. Se un datore di lavoro si affida a persone o servizi esterni, ciò non lo esonera dalla responsabilità in questo settore. Gli obblighi dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non pregiudicano la responsabilità del datore di lavoro.

Risoluzione dei contratti, licenziamenti e licenziamenti

Il contratto di lavoro può risolversi legalmente, con il consenso delle parti e a seguito di atto volontario unilaterale di una delle parti, nei casi e alle condizioni restrittive previste dalla legge. Il licenziamento è la risoluzione di un contratto individuale di lavoro su iniziativa del datore di lavoro. I datori di lavoro possono licenziare una persona per motivi relativi al singolo dipendente o per motivi che non sono personali di quel dipendente. Le dimissioni sono un’azione volontaria unilaterale di un dipendente che, mediante notifica scritta, comunica al datore di lavoro che sta risolvendo il contratto di lavoro dopo la scadenza di un periodo di preavviso.